(Accordo - art. 44)
                             ARTICOLO 44 
1. Le Parti riconoscono  che  il  ravvicinamento  della  legislazione
attuale e futura della Repubblica del  Kirghizistan  a  quella  della
Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici
tra le Parti. La Repubblica del Kirghizistan si adoperera' di rendere
la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della
Comunita'. 
2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' segnatamente ai
seguenti  settori:   legislazione   doganale,   diritto   societario,
legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle  societa',
proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di  lavoro,
servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela
della salute  e  della  vita  di  esseri  umani,  animali  e  piante,
ambiente, tutela dei  consumatori,  imposizione  indiretta,  norme  e
standard tecnici, normativa nucleare, trasporti. 
3.  La  Comunita'   fornisce   alla   Repubblica   del   Kirghizistan
l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste  misure,
che comprendera', tra l'altro: 
- scambi di esperti; 
-  la  tempestiva  comunicazione  delle  informazioni,   segnatamente
riguardo alla legislazione pertinente; 
- l'organizzazione dei seminari; 
- attivita' di formazione; 
- ausilio della traduzione della normativa  comunitaria  nei  settori
corrispondenti. 
4. Le Parti si consultano sulle modalita' per  applicare  in  maniera
concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi  in
cui queste incidono sugli scambi commerciali.