(Accordo - art. 45)
                             ARTICOLO 45 
1. La Comunita' e la Repubblica  del  Kirghizistan  istituiscono  una
cooperazione economica per favorire  il  processo  di  riforma  e  di
rilancio  dell'economia  nonche'  lo   sviluppo   sostenibile   della
Repubblica  del  Kirghizistan.  Tale   cooperazione   rafforzera'   e
sviluppera' i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe  le
Parti. 
2. Le politiche e le altre  misure  sono  intese  a  provocare  delle
riforme economiche  e  sociali  e  la  ristrutturazione  del  sistema
economico  nella  Repubblica  del  Kirghizistan,  in  funzione  delle
esigenze di  uno  sviluppo  sociale  sostenibile  e  armonioso;  esse
comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale. 
3. A tal  fine  la  cooperazione  si  concentrera'  segnatamente  nei
seguenti  settori:  sviluppo  economico  e  sociale,  sviluppo  delle
risorse umane, sostegno alle imprese  (compresi  la  privatizzazione,
gli investimenti e lo sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e
settore alimentare, energia e sicurezza del settore nucleare  civile,
trasporti, turismo, tutela ambientale e cooperazione regionale. 
4. Si rivolgera' particolare  attenzione  alle  misure  in  grado  di
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti  ai  fini  di
uno sviluppo armonioso nella regione. 
5. Se del caso, la Comunita' potra' fornire assistenza tecnica per la
cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste  dal
presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo
all'assistenza tecnica  a  favore  degli  Stati  indipendenti,  delle
priorita'  concordate  nel  programma  indicativo  per   l'assistenza
tecnica della Comunita' alla Repubblica del Kirghizistan e delle pro-
cedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.