ARTICOLO 46 Cooperazione industriale 1. La cooperazione sara' tesa a promuovere, in particolare: - lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dal Kirghizistan per ristrutturare la propria industria; - il miglioramento dell'organizzazione gestionale; - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate; - la tutela dell'ambiente. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.