(Accordo - art. 46)
                             ARTICOLO 46 
                      Cooperazione industriale 
1. La cooperazione sara' tesa a promuovere, in particolare: 
- lo sviluppo di contatti  commerciali  tra  operatori  economici  di
  entrambe le parti; 
- la   partecipazione   comunitaria   alle   iniziative   prese   dal
  Kirghizistan per ristrutturare la propria industria; 
- il miglioramento dell'organizzazione gestionale; 
- la definizione di norme e prassi commerciali adeguate; 
- la tutela dell'ambiente. 
2.  Le  disposizioni   del   presente   articolo   non   pregiudicano
l'applicazione delle regole di  concorrenza  comunitarie  applicabili
alle imprese.