(Accordo - art. 47)
                             ARTICOLO 47 
               Promozione e tutela degli investimenti 
1.  Conformemente  ai  poteri  e  alle  competenze  rispettive  della
Comunita' e degli Stati membri la cooperazione sara'  tesa  a  creare
condizioni  favorevoli  agli  investimenti   privati,   nazionali   e
stranieri,  creando,  in  particolare,  migliori  condizioni  per  la
protezione degli investimenti, i  trasferimenti  di  capitali  e  gli
scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento. 
2. La cooperazione si prefiggera' in particolare: 
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e  la  Repubblica
  del Kirghizistan di opportuni accordi per la promozione e la tutela
  degli investimenti; 
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e  la  Repubblica
  del  Kirghizistan  di  opportuni  accordi  per  evitare  la  doppia
  imposizione; 
- la creazione di condizioni  favorevoli  per  attirare  investimenti
  stranieri nell'economia kirghisa; 
- l'adozione di  una  legislazione  commerciale  e  la  creazione  di
  condizioni per gli affari  entrambi  stabili  e  appropriate  e  lo
  scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative
  in materia di investimenti; 
- lo scambio di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto
  forma, tra l'altro, di fiere  commerciali,  esposizioni,  settimane
  commerciali e altre manifestazioni.