ARTICOLO 47 Promozione e tutela degli investimenti 1. Conformemente ai poteri e alle competenze rispettive della Comunita' e degli Stati membri la cooperazione sara' tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati, nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la protezione degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento. 2. La cooperazione si prefiggera' in particolare: - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti; - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione; - la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia kirghisa; - l'adozione di una legislazione commerciale e la creazione di condizioni per gli affari entrambi stabili e appropriate e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti; - lo scambio di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.