(Accordo - art. 49)
                             ARTICOLO 49 
Cooperazione  in  materia  di  standards  e  di   valutazione   della
                             conformita' 
1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con  i  criteri,  i
principi e gli  orientamenti  seguiti  a  livello  internazionale  in
materia di qualita'. Le diverse azioni in questo  campo  agevoleranno
il  reciproco  riconoscimento  a   livello   di   valutazione   della
conformita' oltre a migliorare la qualita' dei prodotti kirghisi. 
2. A tal  fine,  le  Parti  cercano  di  cooperare  per  progetti  di
assistenza tecnica tesi a: 
- promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e  le
  istituzioni specializzate; 
- favorire il ricorso  alle  normative  tecniche  della  Comunita'  e
  l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia  di
  standards di valutazione della conformita'; 
- mettere in  comune  l'esperienza  e  le  informazioni  tecniche  in
  materia di gestione della qualita'.