(Accordo - art. 50)
                             ARTICOLO 50 
                  Prodotti minerari e materie prime 
1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei
prodotti minerari e delle materie prime. 
2. La cooperazione riguardera' principalmente: 
- gli scambi  di  informazioni  sulle  prospezioni  nel  settore  dei
  prodotti minerari e dei metalli non ferrosi; 
- la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione; 
- le questioni commerciali; 
- l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale; 
- la formazione; 
- la sicurezza nell'industria mineraria.