(Accordo - art. 51)
                             ARTICOLO 51 
               Cooperazione scientifica e tecnologica 
1. Le Parti promuovono la cooperazione  per  la  ricerca  scientifica
civile e lo sviluppo  tecnologico  (RST)  a  vantaggio  di  entrambe,
tenendo  conto  delle  risorse  disponibili,  prevedendo  un  accesso
adeguato ai rispettivi programmi e  mantenendo  livelli  adeguati  di
tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale
e commerciale (DPI). 
2. La cooperazione scientifica e tecnologica si bassa su: 
- scambi di informazioni scientifiche e tecniche; 
- attivita' comuni di ricerca e sviluppo; 
- attivita' di formazione e programmi di  mobilita'  per  scienziati,
  ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella  ricerca
  e nello sviluppo. 
Ove tale cooperazione assumesse la forma di attivita'  di  istruzione
e/o formazione, questa si conformera' alle disposizioni dell'articolo
52. 
Le  Parti  possono  avviare  di  comune  accordo   altre   forme   di
cooperazione scientifica e tecnologica. 
Nello svolgere le attivita' di cooperazione, si  rivolge  particolare
attenzione   alla   riconversione   degli   scienziati,    ingegneri,
ricercatori e tecnici che partecipano o che  hanno  partecipato  alla
ricerca sulle e alla produzione delle armi di distruzione di massa. 
3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgera' in base
ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo  le  procedure
adottate  da  ciascuna  Parte  definendo,  tra   l'altro,   opportune
disposizioni in materia di DPI.