(Accordo - art. 52)
                             ARTICOLO 52 
                       Istruzione e formazione 
1.  Le  Parti  collaborano  per  migliorare   il   livello   generale
dell'istruzione e le qualifiche professionali  nella  Repubblica  del
Kirghizistan, sia nel settore pubblico che in quello privato. 
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori: 
- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione
  della Repubblica del Kirghizistan, anche  per  quanto  riguarda  la
  certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento;
  - la formazione dei quadri dei settori pubblico  e  privato  e  dei
  funzionari in settori prioritari da stabilire; 
- la cooperazione tra centri d'istruzione nonche' tra detti centri  e
  le imprese; 
- la mobilita' degli insegnanti,  laureati,  amministrativi,  giovani
  scienziati e ricercatori e dei giovani in genere; 
- la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; 
- l'insegnamento delle lingue comunitarie; 
- la formazione postlaurea degli interpreti; 
- la formazione dei giornalisti; 
- la formazione degli insegnanti. 
3. L'eventuale partecipazione di una Parte, ai  programmi  dell'altra
in materia di istruzione e  formazione  potra'  essere  esaminata  in
conformita' alle procedure rispettive; se del caso saranno  stabiliti
quadri istituzionali e  programmi  di  cooperazione  basandosi  sulla
partecipazione della Repubblica del Kirghizistan al programma  TEMPUS
della Comunita'.