ARTICOLO 52 Istruzione e formazione 1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica del Kirghizistan, sia nel settore pubblico che in quello privato. 2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori: - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica del Kirghizistan, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento; - la formazione dei quadri dei settori pubblico e privato e dei funzionari in settori prioritari da stabilire; - la cooperazione tra centri d'istruzione nonche' tra detti centri e le imprese; - la mobilita' degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere; - la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; - l'insegnamento delle lingue comunitarie; - la formazione postlaurea degli interpreti; - la formazione dei giornalisti; - la formazione degli insegnanti. 3. L'eventuale partecipazione di una Parte, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potra' essere esaminata in conformita' alle procedure rispettive; se del caso saranno stabiliti quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica del Kirghizistan al programma TEMPUS della Comunita'.