(Accordo - art. 54)
                             ARTICOLO 54 
                               Energia 
1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato  e
della Carta europea  per  l'energia,  nel  quadro  della  progressiva
integrazione dei mercati energetici europei. 
2. La cooperazione riguarda, fra l'altro: 
- l'impatto  ambientale  della  produzione,  della  fornitura  e  del
  consumo di energia, onde prevenirne o limitarne al massimo i  danni
  ambientali; 
- il    miglioramento    della    qualita'    e    della    sicurezza
  dell'approvvigionamento   energetico,   anche   diversificando    i
  fornitori,  secondo  modalita'  economicamente   e   ambientalmente
  valide; 
- la definizione di una politica energetica; 
- il  miglioramento  della  gestione  e  della  regolamentazione  del
  settore  energetico  in  linea  con  i  principi  dell'economia  di
  mercato; 
- l'introduzione di tutte le  condizioni  istituzionali,  giuridiche,
  fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere  il  commercio  e
  gli investimenti nel settore energetico; 
- la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia; 
- l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche; 
- il miglioramento delle tecnologie energetiche per  la  fornitura  e
  l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia; 
- la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico; 
- la  sicurezza  per  la  produzione,  il  trasporto  e  il  transito
  dell'energia e dei materiali energetici.