(Accordo - art. 57)
                             ARTICOLO 57 
                 Servizi postali e telecomunicazioni 
Compatibilmente  con  i  rispettivi  poteri  e  con   le   rispettive
competenze, le Parti ampliano e rafforzano la  cooperazione  al  fine
di: 
- definire  politiche  e   orientamenti   per   lo   sviluppo   delle
  telecomunicazioni e dei servizi postali; 
- definire  i  principi  di   una   politica   tariffaria   e   della
  commercializzazione  nei  settori  delle  telecomunicazioni  e  dei
  servizi postali; 
- trasferire tecnologia e know-how,  anche  per  quanto  riguarda  le
  norme tecniche e i sistemi di certificazione europei; 
- favorire lo sviluppo di  progetti  e  gli  investimenti  in  questi
  settori; 
- migliorare l'efficienza e la qualita' nella fornitura  di  servizi,
  anche liberalizzando le attivita' dei sottosettori; 
- applicare   le   tecnologie   piu'   avanzate   in    materia    di
  telecomunicazioni,   segnatamente   per    quanto    riguarda    il
  trasferimento elettronico di fondi; 
- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione; 
- definire una base normativa adeguata per i servizi  delle  poste  e
  telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza; 
- impartire la formazione necessaria  per  gestire  i  servizi  delle
  poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.