ARTICOLO 57 Servizi postali e telecomunicazioni Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di: - definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - trasferire tecnologia e know-how, anche per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei; - favorire lo sviluppo di progetti e gli investimenti in questi settori; - migliorare l'efficienza e la qualita' nella fornitura di servizi, anche liberalizzando le attivita' dei sottosettori; - applicare le tecnologie piu' avanzate in materia di telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi; - gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione; - definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza; - impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.