(Accordo - art. 58)
                             ARTICOLO 58 
                         Servizi finanziari 
La cooperazione sara' segnatamente intesa ad agevolare  l'inserimento
della  Repubblica  del  Kirghizistan  nei  sistemi   di   transazioni
reciproche  universalmente   accettati.   L'assistenza   tecnica   si
concentrera' su: 
- lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonche' di un  mercato
  comune delle risorse creditizie e  l'inserimento  della  Repubblica
  del  Kirghizistan  in  un  sistema  di  transazioni  universalmente
  accettato; 
- lo sviluppo di un sistema tributario e  delle  istituzioni  fiscali
  nella Repubblica del Kirghizistan, e gli scambi di esperienze e  la
  formazione del personale in materia finanziaria; 
- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un  contesto
  favorevole alla  partecipazione  delle  societa'  comunitarie  alla
  costituzione di "joint ventures"  nel  settore  assicurativo  della
  Repubblica del Kirghizistan, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione
  sui crediti all'esportazione. 
Tale  cooperazione  contribuira'  in  particolare  a  sviluppare   le
relazioni tra la Repubblica del Kirghizistan e gli Stati  membri  nel
settore dei servizi finanziari.