(Accordo - art. 59)
                             ARTICOLO 59 
                       Riciclaggio del denaro 
1. Parti riconoscono la necessita' di  adoperarsi  e  di  collaborare
onde impedire che i loro sistemi finanziari  vengano  utilizzati  per
riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati
connessi alla droga in particolare. 
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa
e tecnica volta a definire norme adeguate contro il  riciclaggio  del
denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai
consessi internazionali, compresa la Task  Force  Azione  Finanziaria
(FAFT).