ARTICOLO 6 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente nelle forme seguenti: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunita' e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica del Kirghizistan, dall'altra; - avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilita' di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.