(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il  dialogo
politico, segnatamente nelle forme seguenti: 
- organizzando incontri regolari a livello  di  alti  funzionari  tra
  rappresentanti della Comunita' e degli Stati membri, da una  parte,
  e della Repubblica del Kirghizistan, dall'altra; 
- avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le parti, compresi
  gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali,  quali  le
  Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.; 
- utilizzando qualsiasi altro  mezzo,  compresa  la  possibilita'  di
  riunioni tra esperti, che  possa  contribuire  a  consolidare  e  a
  sviluppare tale dialogo.