ARTICOLO 61 Cooperazione sociale 1. Riguardo alla salute e alla sicurezza le Parti collaborano tra loro al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. La cooperazione prevede, in particolare, quanto segue: - istruzione e formazione in materia di sanita' e di sicurezza, insistendo sui settori di attivita' ad alto rischio; - sviluppo e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici; - ricerca per ampliare la conoscenza sull'ambiente di lavoro nonche' sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 2. A livello occupazionale, la cooperazione prevede, in particolare, quanto segue: - ottimizzazione del mercato del lavoro; - modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza; - pianificazione e gestione dei programmi di ristrutturazione; - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale; - scambio di informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria. 3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la cooperazione nella pianificazione e nell'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica del Kirghizistan. Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica del Kirghizistan metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.