(Accordo - art. 61)
                             ARTICOLO 61 
                        Cooperazione sociale 
1. Riguardo alla salute e alla sicurezza  le  Parti  collaborano  tra
loro al fine  di  migliorare  la  protezione  della  salute  e  della
sicurezza dei lavoratori. 
La cooperazione prevede, in particolare, quanto segue: 
- istruzione e formazione in  materia  di  sanita'  e  di  sicurezza,
  insistendo sui settori di attivita' ad alto rischio; 
- sviluppo e  promozione  di  misure  preventive  per  combattere  le
  malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; 
- prevenzione dei principali  rischi  di  incidenti  e  gestione  dei
  prodotti chimici tossici; 
- ricerca per ampliare la conoscenza sull'ambiente di lavoro  nonche'
  sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 
2. A livello occupazionale, la cooperazione prevede, in  particolare,
quanto segue: 
- ottimizzazione del mercato del lavoro; 
- modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza; 
- pianificazione e gestione dei programmi di ristrutturazione; 
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale; 
- scambio di informazioni sui programmi  di  occupazione  flessibile,
  compresi  quelli  volti   a   favorire   il   lavoro   autonomo   e
  l'imprenditoria. 
3. Le Parti privilegiano la  cooperazione  a  livello  di  previdenza
sociale  che  comprende,   tra   l'altro,   la   cooperazione   nella
pianificazione e  nell'attuazione  delle  riforme  in  materia  nella
Repubblica del Kirghizistan. 
Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica  del  Kirghizistan
metodi  di  protezione   consoni   alle   economie   di   mercato   e
comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.