(Accordo - art. 62)
                             ARTICOLO 62 
                               Turismo 
Le Parti intensificano e sviluppano la  cooperazione  tra  loro,  che
comprendera' azioni intese a: 
- agevolare il turismo; 
- aumentare gli scambi di informazioni; 
- trasferire il know-how; 
- valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte; 
- favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali; 
- impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.