ARTICOLO 62 Turismo Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprendera' azioni intese a: - agevolare il turismo; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali; - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.