(Accordo - art. 64)
                             ARTICOLO 64 
                    Informazione e comunicazione 
Le Parti favoriscono l'uso  di  metodi  moderni  per  il  trattamento
dell'informazione, anche a livello dei  mass  media,  e  un  efficace
reciproco scambio di  informazioni.  Si  privilegeranno  i  programmi
volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di  base  sulla
Comunita' e sulla Repubblica del Kirghizistan  compreso,  nei  limiti
del possibile, l'accesso alle banche  dati  nel  pieno  rispetto  dei
diritti di proprieta' intellettuale.