ARTICOLO 64 Informazione e comunicazione Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace reciproco scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita' e sulla Repubblica del Kirghizistan compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.