(Accordo - art. 66)
                             ARTICOLO 66 
                               Dogane 
1.  La  cooperazione  mira  a  garantire  l'osservanza  di  tutte  le
disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e
la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema
doganale della Repubblica Kirghisa a quello della Comunita'. 
2. La cooperazione comprendera' in particolare: 
- scambi di informazioni; 
- il miglioramento dei metodi di lavoro; 
- l'introduzione  della  nomenclatura  combinata  e   del   documento
  amministrativo unico; 
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita'  e  della
  Repubblica del Kirghizistan; 
- la  semplificazione  dei  controlli  e  delle  formalita'  per   il
  trasporto delle merci; 
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per  le
  dogane; 
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. 
Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria. 
3.  Fatta  salva  l'ulteriore  cooperazione  prevista  nel   presente
accordo, in particolare all'articolo 69, l'assistenza  reciproca  tra
le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali  e'
disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato  al  presente
accordo.