(Accordo - art. 69)
                             ARTICOLO 69 
                                Droga 
Nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze,  le  Parti  cooperano
per aumentare l'efficacia e  l'efficienza  delle  politiche  e  delle
misure volte a combattere la produzione, la fornitura e  il  traffico
illecito  di  stupefacenti  e  sostanze   psicotrope,   compreso   il
dirottamento  dei  precursori  chimici  verso  usi  diversi,  e   per
promuovere le prevenzione e la riduzione della domanda di  droga.  La
cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno  stretto
coordinamento tra le Parti per quanto riguarda  gli  obiettivi  e  le
iniziative nei diversi settori connessi alla droga.