(Accordo - art. 70)
                             ARTICOLO 70 
Le Parti si impegnano  a  promuovere,  incoraggiare  e  agevolare  la
cooperazione culturale. All'occorrenza, si  potranno  estendere  alla
Repubblica del Kirghizistan i  programmi  di  cooperazione  culturale
della Comunita' o di uno o piu' Stati membri nonche' sviluppare altre
attivita' di reciproco interesse.