(Accordo - art. 71)
                             ARTICOLO 71 
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo  e  in  conformita'
degli articoli 72, 73 e 74, la Repubblica del Kirghizistan  beneficia
di assistenza finanziaria temporanea fornita  dalla  Comunita'  sotto
forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza  tecnica  intesi  ad
accelerare la trasformazione economica del paese.