(Accordo - art. 73)
                             ARTICOLO 73 
Gli obiettivi e i  settori  dell'assistenza  finanziaria  comunitaria
sono stabiliti in un programma indicativo che riflette  le  priorita'
concordate tra le Parti in funzione delle esigenze  della  Repubblica
del Kirghizistan, della capacita' di assorbimento dei vari settori  e
dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti  ne  informano  il
Consiglio di cooperazione.