ARTICOLO 73 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorita' concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Repubblica del Kirghizistan, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il Consiglio di cooperazione.