(Accordo - art. 74)
                             ARTICOLO 74 
Per consentire un impiego  ottimale  delle  risorse  disponibili,  le
Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari per l'assistenza
tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti
da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi  e  organizzazioni
internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e
lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.