(Accordo - art. 77)
                             ARTICOLO 77 
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione e'
assistito da un Comitato di cooperazione composto  da  rappresentanti
di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle
Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del governo  della
Repubblica del Kirghizistan, normalmente alti funzionari, dall'altro. 
Il Comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla  Comunita'  e
dalla Repubblica del Kirghizistan. 
Il regolamento interno del Consiglio  di  cooperazione  stabilisce  i
compiti del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione
delle riunioni del Consiglio di cooperazione, e le modalita' del  suo
funzionamento. 
2. Il Consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi  poteri  al
Comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni
del Consiglio di cooperazione.