ARTICOLO 77 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione e' assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica del Kirghizistan, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il Comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla Comunita' e dalla Repubblica del Kirghizistan. Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione, e le modalita' del suo funzionamento. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.