(Accordo - art. 79)
                             ARTICOLO 79 
Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo
in relazione ad una disposizione che si riferisca a un  articolo  del
GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile,
dell'interpretazione data generalmente  a  detto  articolo  del  GATT
dalle Parti contraenti del GATT.