(Accordo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della  nazione
piu' favorita in tutti settori, per quanto riguarda: 
- i dazi doganali e gli oneri  applicati  alle  importazioni  e  alle
esportazioni, comprese le modalita' di riscossione; 
- le disposizioni in materia di sdoganamento,  transito,  depositi  e
trasbordo; 
- le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati,  direttamente
o indirettamente, alle merci importate; 
- i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti; 
- le norme riguardanti  la  vendita,  l'acquisto,  il  trasporto,  la
distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: 
a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione  doganale  o  una
   zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione  di  detta
   unione o di detta zona; 
b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al  GATT  e
   ad altre intese internazionali  a  favore  dei  paesi  in  via  di
   sviluppo; 
c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il  traffico
frontaliero. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per  un  periodo
transitorio che scadra' il 31 dicembre  1998  o,  se  precedente,  al
momento dell'adesione della Repubblica del Kirghizistan al  GATT,  ai
vantaggi definiti  nell'allegato  I  concessi  dalla  Repubblica  del
Kirghizistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.