(Accordo - art. 83)
                             ARTICOLO 83 
1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si  impegna
a garantire che le persone  fisiche  e  giuridiche  dell'altra  Parte
possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini,  i
competenti  organi  giudiziari  e  amministrativi  delle  Parti   per
tutelare i loro diritti individuali e di proprieta',  inclusi  quelli
riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 
2. Nell'ambito dei rispettivi poteri, le Parti: 
- incoraggiano  il  ricorso  all'arbitrato  per  la  soluzione  delle
  controversie che possono derivare da operazioni  commerciali  o  di
  cooperazione  tra  operatori  economici  della  Comunita'  e  della
  Repubblica del Kirghizistan; 
- decidono che, se una vertenza e' sottoposta ad arbitrato,  ciascuna
  delle Parti possa scegliere liberamente il proprio  arbitro,  salvo
  altrimenti disposto dal regolamento del collegio  arbitrale  scelto
  dalle Parti e indipendentemente dalla nazionalita', e che il  terzo
  arbitro o l'arbitro unico possa essere cittadino di un paese terzo;
  - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere  di  comune
  accordo la legge applicabile ai loro contratti; 
- incoraggiano il ricorso alle norme  di  arbitrato  elaborate  dalla
  Commissione  delle  Nazioni  Unite  per  il   diritto   commerciale
  internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato  da  parte  di
  ogni organismo di uno Stato firmatario  della  convenzione  per  il
  riconoscimento e l'esecuzione delle  sentenze  arbitrali  straniere
  adattata a New York il 10 giugno 1958.