(Accordo - art. 84)
                             ARTICOLO 84 
Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di  prendere
le misure: 
a) che  ritiene  necessarie   per   impedire   la   divulgazione   di
   informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia
   di sicurezza; 
b) inerenti alla produzione o  al  commercio  di  armi,  munizioni  e
   materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla  produzione
   indispensabili per  scopi  di  difesa,  purche'  tali  misure  non
   alterino le condizioni di  concorrenza  rispetto  a  prodotti  non
   destinati ad usi specificamente militari; 
c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso  di  gravi
   disordini interni tali  da  compromettere  il  mantenimento  della
   legalita' e dell'ordine, in tempo di  guerra  o  in  occasione  di
   gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di
   in una guerra  o  per  rispettare  obblighi  assunti  al  fine  di
   mantenere la pace e la sicurezza internazionale; 
d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli  impegni
   internazionali sul controllo del duplice  uso  dei  beni  e  delle
   tecnologie industriali.