(Accordo - art. 85)
                             ARTICOLO 85 
1. Nei  settori  contemplati  dal  presente  accordo  e  fatta  salva
qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: 
- le misure applicate dalla Repubblica del Kirghizistan nei confronti
  della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione  tra
  gli Stati membri, i loro cittadini e le loro societa' o imprese; 
- le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della  Repubblica
  del Kirghizistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra
  cittadini kirghisi o tra societa' o imprese kirghise. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto  delle
Parti di applicare le pertinenti disposizioni  della  loro  normativa
fiscale ai contribuenti che non si trovano  in  situazioni  identiche
per quanto riguarda il luogo di residenza.