(Accordo - art. 86)
                             ARTICOLO 86 
1. Ciascuna  parte  puo'  adire  il  Consiglio  di  cooperazione  per
qualsiasi     controversia      relativa      all'applicazione      o
all'interpretazione del presente accordo. 
2. Il  Consiglio  di  cooperazione  puo'  risolvere  la  controversia
mediante una raccomandazione. 
3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia  conformemente
al paragrafo 2, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di
un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore
entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la  Comunita'
e  gli  Stati  membri  vengono  considerati  un'unica   parte   nella
controversia. 
Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore. 
Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza  e
non sono vincolanti per le Parti.