(Accordo - art. 87)
                             ARTICOLO 87 
Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali
appropriati, su richiesta di una di esse per discutere  di  tutte  le
questioni  inerenti  all'interpretazione   o   all'applicazione   del
presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. 
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione
degli articoli 13, 86 e 92.