(Accordo - art. 89)
                             ARTICOLO 89 
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono  la  Repubblica
del Kirghizistan, da un lato, e la Comunita'. gli Stati membri  o  la
Comunita' e gli  Stati  membri,  a  seconda  dei  rispettivi  poteri,
dall'altro.