(Accordo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
1. Le Parti convengono  che  il  principio  del  libero  transito  e'
fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 
A tale riguardo, ciascuna delle  Parti  consente  il  transito  senza
restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie  del
territorio doganale o destinate  al  territorio  doganale  dell'altra
Parte. 
2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4  e  5  del  GATT
sono applicabili fra le Parti. 
3. Le disposizioni  del  presente  articolo  lasciano  impregiudicate
tutte le norme speciali concordate tra le Parti  relative  a  settori
particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.