(Accordo - art. 92)
                             ARTICOLO 92 
1.  Le  Parti  prendendo  tutte  le  misure  generali  o   specifiche
necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti  dall'accordo  e
si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi. 
2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia stata inadempiente a un
obbligo previsto dall'accordo puo' adottare le misure del caso. Prima
di procedere, fatta eccezione per i  cassi  particolarmente  urgenti,
essa fornisce al Consiglio  di  cooperazione  tutte  le  informazioni
necessarie per un esame approfondito della  situazione  onde  trovare
una soluzione accettabile per le Parti. 
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano
il funzionamento dell'accordo.  Se  l'altra  Parte  lo  richiede,  le
misure decise  vengono  comunicate  senza  indugio  al  Consiglio  di
cooperazione.