(Accordo - art. 95)
                             ARTICOLO 95 
Il presente accordo si applica, da  un  lato,  ai  territori  cui  si
applicano i  trattati  che  istituiscono  la  Comunita'  europea,  la
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la  Comunita'  europea
dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate,  e,  dall'altro,
al territorio della Repubblica del Kirghizistan.