(Protocollo - art. 1)
                             PROTOCOLLO 
                  RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA 
                   TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE 
                         IN MATERIA DOGANALE 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: 
a) "legislazione  doganale":   le   disposizioni,   applicabili   nei
   territori   delle   Parti,   che   disciplinano    l'importazione,
   l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento
   delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le
   misure di divieto,  restrizione  e  controllo  adottate  da  dette
   Parti; 
b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti  o  le  altre
   tasse riscossi nei territori delle Parti,  in  applicazione  della
   legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo
   e' limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti; 
c) "autorita'  richiedente":  l'autorita'  amministrativa  competente
   all'uopo designata da  una  Parte  contraente,  che  presenta  una
   domanda di assistenza in materia doganale; 
d) "autorita' interpellata":  l'autorita'  amministrativa  competente
   all'uopo  designata  da  una  parte  contraente,  che  riceve  una
   richiesta di assistenza in materia doganale; 
e) "infrazione": ogni violazione della legislazione  doganale  ovvero
   ogni tentata violazione di detta legislazione.