PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti; b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo e' limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti; c) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; d) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) "infrazione": ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.