(Protocollo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                Obbligo di osservare la riservatezza 
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai  sensi  del
presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono  coperte  dal
segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi  applicabili
nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle  corrispondenti
disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 
2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati  motivi
di ritenere che il trasferimento  o  l'uso  di  questi  dati  sarebbe
contrario ai principi  giuridici  di  base  di  una  delle  Parti,  e
soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente  lesa.
Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che  li  ha
forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti. 
3. I dati nominativi possono essere  trasmessi  solo  alle  autorita'
doganali e,  se  necessario  per  procedimenti  penali,  al  pubblico
ministero e alle autorita' giudiziarie. Le altre persone o  autorita'
possono  ottenere  queste  informazioni  solo  previa  autorizzazione
dell'autorita' che le fornisce. 
4. La Parte che fornisce le informazioni  ne  verifica  l'accuratezza
prima di  trasferirle.  Qualora  le  informazioni  fornite  risultino
inesatte o da depennare,  la  Parte  che  le  ha  ricevute  ne  viene
informata senza indugio ed e' tenuta ad effettuare la correzione o la
rimozione. 
5. Fatti salvi i casi  in  cui  prevale  il  pubblico  interesse,  la
persona in questione puo' richiedere informazioni sulle basi di  dati
e sui loro scopi.