ARTICOLO 10 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti. 3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorita' doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorita' giudiziarie. Le altre persone o autorita' possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorita' che le fornisce. 4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed e' tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione. 5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona in questione puo' richiedere informazioni sulle basi di dati e sui loro scopi.