(Protocollo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                       Uso delle informazioni 
1. Le informazioni ottenute possono  utilizzarsi  solo  ai  fini  del
presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo
previo consenso  scritto  dell'autorita'  amministrativa  che  le  ha
fornite e sono soggette a tutte le  restrizioni  stabilite  da  detta
autorita'. 
2.  Le  disposizioni  del  paragrafo  1  non  ostano  all'uso   delle
informazioni  in  azioni  giudiziarie  o  amministrative  promosse  a
seguito della mancata osservanza della normativa doganale. 
3.  Nei  loro   documenti   probatori,   nelle   loro   relazioni   e
testimonianze,  nonche'  nei  procedimenti  e  nelle  azioni   penali
promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova
le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente  alle
disposizioni del presente protocollo.