(Protocollo - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                         Esperti e testimoni 
Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato  a
comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa,  in  qualita'  di
esperto  o  testimone  in   azioni   giudiziarie   o   amministrative
riguardanti  le  materie  di  cui  al   presente   protocollo   nella
giurisdizione di un'altra Parte e produrre oggetti, documenti  ovvero
loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento.  Nella
richiesta di comparizione  deve  essere  specificamente  indicato  su
quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.