(Protocollo - art. 15)
                             ARTICOLO 15 
                          Complementarita' 
1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di
qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia  stato  concluso  o
possa essere concluso tra uno o piu' Stati membri dell'Unione europea
e  la  Repubblica   del   Kirghizistan.   Inoltre   esso   non   osta
all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di  detti
accordi. 
2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi  non  recano  pregiudizio
alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la  comunicazione,
tra i competenti servizi della Commissione e  le  autorita'  doganali
degli Stati membri, di tutte  le  informazioni  ottenute  in  materia
doganale che possano interessare la Comunita'.