(Protocollo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                        Campo di applicazione 
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano  assistenza
reciproca  nei  modi  e  alle  condizioni  specificati  nel  presente
protocollo per garantire la  corretta  applicazione  della  normativa
doganale,  in  particolare  per  quanto  concerne   la   prevenzione,
l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente  protocollo
si applica ad ogni autorita' amministrativa  delle  Parti  competente
per l'applicazione dello stesso. Essa non  pregiudica  le  norme  che
disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale  ne'  copre  le
informazioni  ottenute  grazie  a  poteri  esercitati  su   richiesta
dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.