(Protocollo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                       Assistenza su richiesta 
1. Su domanda dell'autorita'  richiedente,  l'autorita'  interpellata
fornisce   tutte   le   informazioni   pertinenti   che    consentono
all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della
normativa  doganale,  comprese   le   informazioni   riguardanti   le
operazioni registrate o programmate che  violino  o  possano  violare
detta legislazione. 
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le
comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono
state  correttamente  importate  nel  territorio  dell'altra   parte,
precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 
3. Su domanda dell'autorita'  richiedente,  l'autorita'  interpellata
prende le misure  necessarie  a  garantire  che  siano  tenute  sotto
controllo: 
(a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle  quali  sussistano
    fondati motivi di ritenere  che  violino  o  abbiano  violato  la
    normativa doganale; 
(b) i luoghi dove partite di merci che sono  state  immagazzinate  in
    modo da  fare  legittimamente  supporre  che  sono  destinate  ad
    operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra Parte;
    (c) i movimenti di merci per  i  quali  sia  stata  segnalata  la
    possibilita' che  diano  luogo  a  sostanziali  infrazioni  della
    normativa doganale; 
(d) i mezzi di trasporto per  i  quali  vi  sono  fondati  motivi  di
    ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere  utilizzati
    per violare la normativa doganale.