ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti si prestano assistenza reciproca, in conformita' delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.