(Protocollo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                        Assistenza spontanea 
Le Parti si  prestano  assistenza  reciproca,  in  conformita'  delle
rispettive leggi, norme e altri  strumenti  giuridici  e  qualora  lo
considerino necessario per la corretta applicazione  della  normativa
doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: 
- operazioni per le quali sia stata violata,  si  violi  o  si  possa
  violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti; 
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; 
- merci note per  essere  soggette  a  sostanziali  infrazioni  della
  normativa doganale.