(Protocollo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
            Forma e contenuto delle domande di assistenza 
1. Le domande inoltrate conformemente  al  presente  protocollo  sono
presentate  per  iscritto.  Ad  esse  vengono  allegati  i  documenti
necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo
richieda, possono essere accettate domande orali le quali,  tuttavia,
devono essere immediatamente confermate per iscritto. 
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo  1  del  presente
articolo devono contenere le seguenti informazioni: 
(a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; 
(b) la misura richiesta; 
(c) l'oggetto e il motivo della domanda; 
(d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; 
(e) ragguagli il piu' possibile esatti ed  esaurienti  sulle  persone
    fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; 
(f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo  per  i
    casi di cui all'articolo 5. 
3.  Le  domande  sono  presentate  in  una  delle  lingue   ufficiali
dell'autorita' interpellata o in  una  lingua  concordata  con  detta
autorita'. 
4. Se la domanda non risponde ai  requisiti  formali  stabiliti  puo'
esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia  possono
essere disposte misure cautelative.