(Protocollo - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                      Adempimento delle domande 
1. Per soddisfare le domande di assistenza  l'autorita'  interpellata
ovvero, qualora  essa  non  possa  agire  direttamente,  il  servizio
amministrativo al quale la domanda e' stata indirizzata da  parte  di
detta autorita', procede,  nell'ambito  delle  proprie  competenze  e
delle risorse disponibili, come se agisse  per  proprio  conto  o  su
domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo  informazioni
gia' in suo possesso,  svolgendo  adeguate  indagini  o  disponendone
l'esecuzione. 
2. Le domande di  assistenza  saranno  adempiute  conformemente  alle
disposizioni  legislative,  regolamentari  e  agli  altri   strumenti
giuridici della Parte interpellata. 
3.  I  funzionari  debitamente  autorizzati  di  una  Parte  possono,
d'intesa con l'altra Parte interessata e alle  condizioni  da  questa
stabilite, ottenere dagli uffici  dell'autorita'  interpellata  o  di
un'altra  autorita',  della   quale   l'autorita'   interpellata   e'
responsabile,  le  informazioni  sulle  infrazioni  della   normativa
doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente
protocollo. 
4. I funzionari di una Parte, d'intesa  con  l'altra  Parte,  possono
essere  presenti   alle   indagini   condotte   nel   territorio   di
quest'ultima.