(Protocollo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
        Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 
1. L'autorita'  interpellata  comunica  i  risultati  delle  indagini
all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate
di documenti, relazioni e simili. 
2. I documenti di cui al paragrafo 1  possono  essere  sostituiti  da
informazioni computerizzate  prodotte  in  qualsiasi  forma  per  gli
stessi fini.