(Protocollo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
             Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 
1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza,  come  disposto
nel presente protocollo qualora cio' possa: 
(a) pregiudicare la sovranita', l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  o
    altri interessi essenziali; o 
(b) riguardare norme valutarie o  fiscali,  fuori  dall'ambito  della
    normativa relativa ai dazi doganali; ovvero 
(c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 
2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti  un'assistenza  che  non
sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale
circostanza  nella   sua   domanda.   Spetta   quindi   all'autorita'
interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 
3. Se l'assistenza e' rifiutata o  negata,  la  decisione  e  le  sue
motivazioni devono  essere  notificate  senza  indugio  all'autorita'
richiedente.