ARTICOLO 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo qualora cio' possa: (a) pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o (b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero (c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.