(Accordo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
1. I dazi doganali all'importazione applicabili  nella  Comunita'  ai
prodotti originari della Lettonia sono aboliti il 1 gennaio 1995. 
2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' e  le
misure di effetto equivalente sono abolite il 1 gennaio  1995  per  i
prodotti originari della Lettonia.