(Accordo - art. 100)
                            ARTICOLO 100 
                                DROGA 
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le
Parti collaborano per rendere piu' efficaci le politiche e le  misure
destinate a contrastare la produzione, la  fornitura  e  il  traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche  prevenendo  il
dirottamento dei precursori chimici, nonche' per prevenire e  ridurre
la domanda di droga. 
2. Le Parti concordano  gli  opportuni  metodi  di  cooperazione  per
raggiungere tali  obiettivi,  incluse  le  modalita'  per  realizzare
azioni in comune. 
3. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione  e  su  uno
stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli  obiettivi
e le iniziative nei settori di cui al paragrafo  1.  E  prevista  tra
l'altro l'assistenza tecnica della Comunita'. 
La cooperazione per combattere il traffico illecito di stupefacenti e
sostanze psicotrope prevede un'assistenza  tecnica  e  amministrativa
per quanto riguarda: 
- l'elaborazione e l'applicazione delle normative nazionali; 
- la creazione o il rafforzamento di enti, centri di  informazione  e
  centri sociali e sanitari; 
- una maggiore efficienza delle  istituzioni  impegnate  nella  lotta
  contro il traffico illecito di droga; 
- la formazione di personale e la ricerca; 
- la prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di  altre
  sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione  illecita
  di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione  di
  norme adeguate equivalenti a  quelle  adottate  dalla  Comunita'  e
  dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chem-
  ical Action Task Force" (CATF). 
Le Parti possono decidere, di  comune  accordo,  di  includere  altri
settori.