ARTICOLO 100 DROGA 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per rendere piu' efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche prevenendo il dirottamento dei precursori chimici, nonche' per prevenire e ridurre la domanda di droga. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita' per realizzare azioni in comune. 3. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. E prevista tra l'altro l'assistenza tecnica della Comunita'. La cooperazione per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope prevede un'assistenza tecnica e amministrativa per quanto riguarda: - l'elaborazione e l'applicazione delle normative nazionali; - la creazione o il rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; - una maggiore efficienza delle istituzioni impegnate nella lotta contro il traffico illecito di droga; - la formazione di personale e la ricerca; - la prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chem- ical Action Task Force" (CATF). Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.