(Accordo - art. 101)
                            ARTICOLO 101 
1. Le Parti collaborano, nei limiti dei  rispettivi  poteri  e  delle
rispettive competenze, per prevenire le seguenti attivita' illecite: 
- immigrazione e presenza illegale  di  persone  fisiche  della  loro
  nazionalita' sul territorio dell'altra  Parte,  tenendo  conto  del
  principio e della prassi della riammissione; 
- corruzione; 
-  operazioni  illecite  riguardanti  i  rifiuti  industriali  e   le
contraffazioni; 
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; 
- commercio illecito di materiali radioattivi e nucleari; 
- trasferimento illecito di autoveicoli; 
- criminalita' organizzata. 
2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante
consultazioni e uno stretto coordinamento tra le  Parti  e  comprende
un'assistenza tecnica e amministrativa per: 
- l'elaborazione della legislazione nazionale: 
- la creazione di centri d'informazione; 
- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate  di  prevenire
le attivita' illecite; 
- la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture
investigative; 
- la definizione di misure reciprocamente accettabili  per  prevenire
le attivita' illecite. 
Le Parti possono decidere, di  comune  accordo,  di  includere  altri
settori.