(Accordo - art. 102)
                            ARTICOLO 102 
1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare  e  agevolare  la
cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere  estesi  alla
Lettonia i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di
uno o piu' Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori  attivita'
di reciproco interesse. 
Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare: 
- le traduzioni letterarie; 
- gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte; 
- la conservazione e il restauro di monumenti e localita' (patrimonio
architettonico e culturale); 
- la formazione; 
- l'organizzazione di manifestazioni culturali (ad esempio,  festival
della canzone); 
- la pubblicita' relativa alle manifestazioni culturali; 
- la cooperazione tra biblioteche. 
2. Le  Parti  possono  cooperare  per  la  promozione  dell'industria
audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo lettone
potrebbe prendere parte ad  attivita'  avviate  dalla  Comunita'  nel
quadro del programma  MEDIA  secondo  le  procedure  stabilite  dagli
organismi responsabili della gestione  di  ciascuna  attivita'  e  in
conformita' della decisione del Consiglio del 21 dicembre  1990,  che
ha istituito il programma. 
Le Parti coordinano e, se del caso,  armonizzano  le  loro  politiche
relative alle regolamentazione delle  trasmissioni  transfrontaliere,
rivolgendo particolare attenzione  all'acquisizione  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi  via  satellite  o
via cavo, alle norme tecniche nel settore degli  audiovisivi  e  alla
promozione della tecnologia audiovisiva europea. 
La cooperazione potrebbe comprendere,  tra  l'altro,  lo  scambio  di
programmi, borsisti e opportunita' per la formazione di giornalisti e
altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.